COVID-19 – Ultimi Provvedimenti (12 giugno 2021)

Riportiamo un estratto dei provvedimenti in materia di contenimento del COVID-19 in base alle ultime disposizioni di legge nazionali e regionali, rinviando comunque ai documenti completi per tutti gli approfondimenti:
DPCM 02 marzo 2021, Decreto Legge n° 30 del 13 marzo 2021, Decreto Legge n° 44 del 02 aprile 2021, Decreto Legge n° 52 del 22 aprile 2021, Decreto Legge n° 65 del 18 maggio 2021 che definiscono le norme attualmente in vigore in merito alla situazione pandemica;
Schema riassuntivo per fasce e categorie (pdf), redatto dalla FCI, che riassume le tipologie di attività permesse nelle varie zone (qui il testo completo);
Ordinanza del Ministro della Salute del 11 giugno 2021, che colloca (fatte salve le ordinanze locali che impongono misure più restrittive) la Lombardia in zona bianca, a partire dal 14 giugno 2021;
Ordinanza regionale 779, che anticipa al 14 giugno 2021 le date di alcune riaperture;
Pagina della Regione Lombardia, che riassume gli ultimi provvedimenti in essere sul proprio territorio;
FAQ generali sul DPCM, dal sito del Governo;
Pagina del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Invitiamo inoltre a verificare con particolare cura tutte le ordinanze locali emesse dai singoli comuni.


Dal sito di Regione Lombardia:

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In base all’Ordinanza del Ministro della Salute dell’11 giugno 2021, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione, da lunedì 14 giugno la Lombardia è in “zona bianca”.

In base inoltre all’Ordinanza regionale n. 779 dell’11 giugno vengono anticipate al 14 giugno 2021 le date di riapertura, rispetto a quelle previste dal decreto-legge n. 52/2021 e dal decreto-legge n. 65/2021, per le seguenti attività:

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Dal sito della Federciclismo:

Effetti del decreto “Riaperture” anche sul mondo sportivo

Il Decreto, che entra in vigore dal 26 aprile, reca significativi elementi di novità, rispetto all’impianto normativo attualmente vigente, di interesse anche per il mondo sportivo

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 96, del 22 aprile 2021, è stato pubblicato il Decreto-Legge di pari data, n. 52 (Decreto Riaperture), con il quale, in relazione all’attuale quadro dell’emergenza epidemiologica e allo stato di attuazione della campagna vaccinale, sono state adottate urgenti misure volte a regolamentare una graduale ripresa delle attività economiche e sociali sul territorio nazionale.

Il Decreto reca significativi elementi di novità, rispetto all’impianto normativo attualmente vigente, di interesse anche per il mondo sportivo e sui quali si concentrerà questa nota.

Si evidenzia come il Decreto, all’art. 1, comma 1, proroghi dal 1° maggio al 31 luglio 2021 la vigenza delle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 2 marzo 2021, confermandone l’efficacia ove il medesimo decreto-legge non rechi una diversa o contraria disposizione.

Il Decreto “Riaperture” entra in vigore il 26 Aprile.

Art. 1, comma 2, e art. 2, commi 1 e 2: Spostamenti

Per effetto della previsione di cui all’art. 1, comma 2, viene stabilita, a decorrere dal 26 aprile p.v., la cessazione del meccanismo con il quale è stata disposta, anche per i territori rientranti in zona gialla, l’applicazione delle misure anti COVID-19 previste per la zona arancione.

La cennata norma, inoltre, innovando la precedente disciplina, consente gli spostamenti, per qualsivoglia ragione, tra regioni e province autonome che si collochino in zona bianca e gialla.

L’art. 2, comma 1, conferma, invece, il divieto di spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione e rossa. Tuttavia, oltre che per comprovate esigenze di lavoro, stato di necessità e motivi di salute, nonché per il rientro alla propria residenza, domicilio e abitazione, gli spostamenti sono ora consentiti anche alle persone munite di una certificazione attestante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o di guarigione dall’infezione, ovvero lo stato di negatività a test molecolare o antigenico rapido.

In merito alla regolamentazione dell’operatività e della validità delle cosiddette certificazioni verdi COVID-19, come definite dall’art. 10 del decreto-legge in esame, apposite indicazioni potranno essere impartite dal Ministero della Salute, alle quali sin d’ora si fa rinvio.

L’art. 2, comma 2, è dedicato alle prescrizioni comportamentali in tema di spostamenti verso le abitazioni private abitate, nelle zone gialla, arancione e rossa.

La norma conferma la possibilità di raggiungere, nel periodo compreso tra il 26 aprile e il 15 giugno pp.vv., una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno e nell’arco orario ricompreso tra le ore 5.00 e le ore 22.00. Parimenti invariato è l’ambito territoriale ove tale spostamento è consentito, coincidendo con il confine regionale se la mobilità avviene all’interno di ambiti classificati come zona gialla, e con quello comunale per gli spostamenti in zona arancione. Tale possibilità di spostamento rimane esclusa all’interno dei territori in zona rossa.

L’articolo in esame, inoltre, rimodula i limiti previsti al riguardo dalle previgenti disposizioni, sia ampliando il numero dei soggetti, che aumenta da due a quattro, sia escludendo da tale numero anche i minori di età superiore ai quattordici anni, sui quali si eserciti la potestà genitoriale. Restano sempre escluse dallo stesso computo le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

ART. 3 – L’art. 3 riguarda la didattica in presenza.

ART. 4: Attività dei servizi di ristorazione

Di particolare rilevanza è la previsione contenuta nella norma in esame che, a decorrere dal 26 aprile 2021, consente, in zona gialla, lo svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo, esclusivamente all’aperto e nella fascia oraria compresa fra le ore 5,00 e le ore 22,00. Rimane esclusa, relativamente agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di consumazione al banco.

Per effetto della permanenza in vigore delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 2 marzo 2021, non espressamente derogate dal Decreto in commento, continua ad applicarsi la limitazione contemplata dall’art. 27, comma 1 del citato D.P.C.M., secondo cui il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone, salvo che siano tutte conviventi.

Alla luce di quanto precede, in zona gialla, il circolo sportivo provvisto di bar o esercizio similare, con svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, dal 26 aprile 2021 potrà riprendere la propria attività esclusivamente all’aperto ed anche a cena.

Art. 5, comma 1, 3 e 4: Spettacoli aperti al pubblico

A decorrere dal 26 Aprile gli spettacoli previsti all’interno di sale teatrali, da concerto, cinematografiche, nonché nei live club e in altri locali o spazi anche all’aperto, dovranno svolgersi, in via esclusiva, con posti a sedere preventivamente assegnati, e a condizione che sia assicurato il mantenimento della distanza interpersonale di un metro, sia tra gli spettatori non abitualmente conviventi, sia tra il personale addetto ai lavori.

Diversamente da quanto previsto nel D.P.C.M. 2 Marzo 2021, viene ora individuata, quale capienza massima dei locali, una misura non superiore al 50% rispetto a quella autorizzata e viene fissato un limite di partecipazione agli spettacoli individuato in 1.000 unità per le iniziative all’aperto e in 500 spettatori in ogni singola sala, per quelle nei luoghi chiusi.

Laddove non sia possibile garantire l’osservanza delle predette condizioni lo svolgimento degli spettacoli non è consentito.

I commi 3 e 4 dell’articolo in commento prevedono, rispettivamente, che le richiamate limitazioni numeriche possano essere diversamente stabilite per gli eventi di spettacolo all’aperto, con decisione adottata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e che, per gli stessi eventi, apposite linee guida potranno riservare l’accesso a soggetti muniti delle “certificazioni verdi”.

Competizioni ed eventi sportivi

A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. E’ possibile inoltre, anche prima del 1° giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti che ospitano gli eventi sportivi all’aperto in zona gialla, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato Tecnico-scientifico e con le giuste linee guida atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio, potrà essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori.

Art. 6, comma 3: Piscine, palestre e sport di squadra

Sempre con decorrenza 26 aprile e limitatamente ai territori collocati in zona gialla, sarà consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto, fermo restando il rispetto delle linee guida del dipartimento dello Sport (nel caso di Enti affiliati varranno i Protocolli federali).

È comunque interdetto l’uso di spogliatoi, ove non diversamente stabilito dalle suddette linee guida.

Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre. Nulla ad oggi in relazione alle piscine in luogo chiuso.

Nulla cambia, invece, per le attività svolte nelle c.d. zone arancioni e rosse, per le quali resta vigente quanto previsto nei precedenti decreti.

Si riportano in allegato anche le disposizioni per il rientro dall’estero secondo quanto disposto dall’ordinanza del Ministero della salute del 17 aprile 2021 e relative specifiche sulle restrizioni, valide fino al 30 aprile 2021.

Dott. Enrico Savio – commercialista in Romano d’Ezzelino e Daniela Moscarino – Avvocato in Latina

Allegati:
Decreto riaperture (pdf)
Ordinanza Ministero della Salute del 17 aprile (pdf)
Restrizioni aggiornate al 17 aprile (pdf)


Dal sito della Federciclismo:

DPCM del 2 Marzo 2021: le regole per l’attività sportiva

Il nuovo DPCM ribadisce sostanzialmente le disposizioni previste nei precedenti DPCM salvo l’introduzione della così detta zona bianca.

Il nuovo DPCM ribadisce sostanzialmente le disposizioni previste nei precedenti DPCM salvo l’introduzione della così detta zona bianca.

Il DPCM sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.

Di seguito verranno riportate le specifiche misure di interesse al mondo sportivo, concerne le diverse aree territoriali.

ZONA BIANCA

Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore.

Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).

Le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con livello di rischio basso sono quindi considerate in una situazione di “quasi normalità”. È, pertanto, consentito oltre al regolare svolgimento dell’ attività motoria e sportiva, anche lo svolgimento di manifestazioni sportive purché in assenza di pubblico e senza assembramenti.

ZONA GIALLA

Fermi restando i limiti di spostamento infraregionale, all’interno delle c.d. zone gialle è consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche all’interno di parchi pubblici o aree attrezzate (qualora accessibili), purché vengano comunque mantenute le opportune distanze di sicurezza interpersonale (2 metri per l’attività sportiva e almeno 1 metro per ogni altra attività) e salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per soggetti minorenni o per persone non autosufficienti. Continuano ad essere sospese le attività di piscine, palestre, centri natatori, centri benessere e centri termali ma è consentito svolgere attività motoria e di base presso centri e circoli sportivi all’aperto (pubblici o privati), sempre nel rispetto delle misure di distanziamento, dei protocolli e del divieto di utilizzo degli spogliatoi.

Sono consentiti solo eventi e manifestazioni riguardanti sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate all’interno di impianti sportivi a porte chiuse, ovvero all’aperto senza presenza di pubblico, e riconosciuti con apposito provvedimento del CONI e del CIP di livello agonistico e di preminente interesse nazionale.

Pertanto, tutte le gare a calendario F.C.I. risultanti da tale elenco approvato dal CONI potranno essere svolte seppur senza pubblico. A tale riguardo si precisa che le manifestazioni che potranno tenersi sotto l’egida della FCI sono rinvenibili a questo link: https://www.federciclismo.it/it/infopage/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-riconosciuti-di-preminente/0874fc3a-3512-42f9-9bba-8c38dc5bb4ff/ a cui rinvia il sito del CONI.

Le sessioni di allenamento degli atleti agonisti, professionisti e non, per la preparazione alle suddette competizioni sono altresì possibili se svolte a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli di riferimento.

Sarà quindi ammesso l’allenamento degli atleti partecipanti alle gare sopra indicate sia nell’ambito di velodromi o altri luoghi chiusi sia all’aperto.

ZONA ARANCIONE

Fermi restando i limiti di spostamento infraregionali e comunali, nelle c.d. zone arancioni l’ art. 33 stabilisce che “… nelle zone arancioni si applicano, oltre alle misure previste per l’intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III, ove non siano previste misure più rigorose ai sensi del presente Capo”. Non essendo quindi previste particolari limitazioni in ambito sportivo, in zona arancione sarà possibile svolgere le stesse attività previste in zona gialla e quindi:

  • Attività motoria all’interno del proprio comune o nei dintorni della propria abitazione
  • Competizioni previste in calendario approvato dal CONI/CIP nonché gli Allenamenti di atleti agonisti che devono gareggiare alle predette competizioni
  • Attività sportiva all’aperto anche se non si deve partecipare alle gare previste in calendario
  • Attività sportiva e motoria di base all’aperto presso i circoli

Quanto ai limiti di spostamento ricordiamo che le FAQ presenti sul sito del Governo prevedono la seguente deroga: E’ possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5 alle 22, per fare attività sportiva in tale località qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune. Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

ZONA ARANCIONE RAFFORZATO

In assenza di ulteriori specifiche disposizioni previste dalle ordinanze che istituiscono la zona arancione rafforzato od ordinanze regionali e locali, rimane applicabile all’attività sportiva quanto previsto in zona arancione.

ZONA ROSSA

Nelle c.d. zone rosse, fermi restando i limiti di spostamento infraregionali e comunali, l’art. 41 del Decreto sospende, oltre alle attività di piscine, palestre e dei centri sopra citati, anche l’attività motoria e sportiva di base in genere svolta presso centri e circoli e privati, al chiuso o all’aperto che restano quindi chiusi; non possono altresì tenersi gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

È consentito tuttavia svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali di almeno 1 metro da ogni altra persona e con l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale

Potranno tenersi gli eventi e le competizioni previsti nel calendario approvato dal CONI o dal CIP ( per quelli FCI si rinvia al link sopra indicato) e potranno svolgersi le sessioni di allenamento degli atleti agonisti, professionisti e non, per la preparazione a dette competizioni, purché a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli di riferimento, con il divieto di utilizzo degli spogliatoi interni agli impianti sportivi.

Anche per la zona rossa ricordiamo che le FAQ presenti sul sito del Governo prevedono la seguente deroga: E’ possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

A cura di Enrico Savio – Dottore commercialista e revisore legale in Romano d’Ezzelino (VI) e Daniela Moscarino – Avvocato del Foro di Latina