La Federciclismo Nazionale segnala le novità riguardo la figura del lavoratore sportivo nell’ambito del correttivo al Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36 varato dal Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2022.
Le novità riguardo la figura del lavoratore sportivo
Nell’ambito del correttivo al Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36 varato dal Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2022.
IL CORRETTIVO AL DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021, N. 36
Premessa
Il Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2022 ha predisposto lo schema di decreto legislativo “correttivo”, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri in data 28 settembre 2022, che prevede agevolazioni fiscali e contributive per i lavoratori sportivi in ambito dilettantistico con redditi sotto i 15.000 euro, modificando la riforma dello sport del 2021. Tra le altre novità anche l’ampliamento della figura del lavoratore sportivo, la digitalizzazione degli adempimenti per i rapporti di lavoro e la sottoscrizione di contratti di apprendistato professionalizzante dai 15 anni d’età. Inoltre viene definita la figura del volontario sportivo.
Di seguito si forniscono le novità e chiarimenti di maggiore rilievo contenute nel richiamato “Correttivo”, riguardanti l’area dell’attività sportiva dilettantistica.
La disciplina attualmente in vigore
Come noto, l’attuale disciplina fiscale risale alle novità introdotte dalla Legge n. 133/1999 prima e dalla Legge n. 342/2000 poi, che hanno previsto che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e i compensi per collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale percepiti da qualunque organismo riconosciuto dal CONI che persegue finalità sportive dilettantistiche, non concorrono a formare reddito imponibile per il percipiente fino all’importo annuo di 10.000 euro. Sulla parte eccedente si applica una ritenuta a titolo d’imposta fino all’importo di 20.658,83 euro di reddito, oltre il quale la ritenuta si considera a titolo d’acconto. Il reddito assoggettato a ritenute
a titolo d’acconto e d’imposta si cumula in dichiarazione con gli altri redditi percepiti solo ai fini della determinazione dell’aliquota Irpef ai sensi dell’art. 11, TUIR.
Dal punto di vista previdenziale invece, se da un lato queste categorie di compensi rientrano tra i redditi diversi, ai sensi dell’art. 67, TUIR, e quindi non risultano essere imponibili ai fini previdenziali, l’ENPALS, adesso INPS, ha da sempre sostenuto che tali redditi, se percepiti a fronte di un’attività svolta con carattere di professionalità, costituiscono materia imponibile ai fini previdenziali e quindi dovrebbero essere assoggettati a contribuzione.
Questa la situazione ad oggi in vigore e fino al 31 dicembre 2022 in quanto dall’1 gennaio 2023 si applicheranno le disposizioni normative previste dal decreto di modifica, il citato D.Lgs. n. 36/2021, in attesa che comunque entri in vigore il correttivo, già approvato dal Consiglio dei Ministri in via definitiva lo scorso 28 settembre.
Il lavoro sportivo nel D.Lgs. n. 36/2021
Disciplina del rapporto di lavoro sportivo
Lo schema del DLGS reca la definizione di lavoratore sportivo e disciplina il relativo rapporto di lavoro.
a. In primo luogo viene ampliata la figura del lavoratore sportivo, nella quale, rientrano (con esclusione delle attività di carattere amministrativo-gestionale) : atleti, allenatori e istruttori, direttori tecnici e sportivi; preparatori atletici; direttore di gara, e ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva. Tutte le figure di lavoratori e collaboratori che non rientrano nell’elencazione operata dal D.Lgs. 36, e che non rientreranno nelle mansioni individuate dagli organismi affilianti, ovvero che, pur rientrando, non sono tesserati, dovranno essere inquadrate secondo le ordinarie regole del lavoro (non sportivo). Tale previsione può creare problematiche di inquadramento per mansioni quali la custodia, la guardiania, le pulizie, a altre, laddove non disciplinate dai regolamenti federali.
b. Viene altresì abrogata la figura dell’amatore introducendo quella del volontario sportivo analogamente a quanto prevede la riforma del terzo settore. L’art. 29 del DL n. 36/2021 stabilisce che le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono avvalersi delle prestazioni di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Lo schema di decreto definisce “volontari” questi amatori e stabilisce che: “le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.” Possono essere rimborsate solamente le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza.
c. Viene mantenuta la figura del co.co.co Amministrativo Gestionale che, pur non rientrando tra le categorie dei “lavoratori sportivi”, beneficia, sostanzialmente, delle stesse agevolazioni analogamente previste.
Modalità di svolgimento lavoro sportivo (Settore Professionistico-Settore dilettantistico)
Come esposto al precedente paragrafo, viene prima di tutto circoscritto l’ambito di applicazione della norma all’art.25 del d.lgs. 36/2021 che definisce il lavoratore sportivo quale: “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo.” Il decreto correttivo aggiunge all’interno di tale categoria anche il tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, ad esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Il lavoratore sportivo, pertanto, sarà colui che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo e potrà assumere, in relazione alle modalità di svolgimento del rapporto, natura subordinata, autonoma (P.IVA) o di co.co.co.
In base allo schema del Decreto legislativo “correttivo”, non esisterà più la differenziazione tra sportivi professionisti e sportivi dilettanti, ma esisterà un’area di società sportive professionistiche (con scopo di lucro) ed un’area di società sportive dilettantistiche (senza scopo di lucro). Corrispondentemente, sono previste regole (parzialmente) diverse tra i lavoratori sportivi che operano nel settore professionistico ed i lavoratori sportivi che operano nel settore dilettantistico.
Settore professionistico
Le discipline professionistiche vengono individuate prima di tutto dal fine di lucro delle società e dalla qualificazione che ne viene data secondo norme emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate. A tal fine il CONI dovrà emanare le necessarie direttive nel termine perentorio di otto mesi, trascorsi i quali la competenza passerà al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica da esso delegata in materia di sport.
Nel settore professionistico “la regola” sarà costituita dal rapporto di lavoro subordinato, salvo che (come previsto nell’abrogata L. 91/1981) la prestazione non si riferisca ad una singola manifestazione sportiva, ovvero lo sportivo non sia contrattualmente vincolato a frequentare sedute di allenamento, oppure, infine, la prestazione contrattuale non superi otto ore settimanali o cinque giorni mensili ovvero trenta giorni in un anno: in tal caso il rapporto costituisce oggetto di lavoro autonomo. Rispetto al rapporto di lavoro subordinato “ordinario”, il contratto di lavoro sportivo subordinato può prevedere la fissazione di un termine finale (che potrà essere, al massimo, di cinque anni), ed allo stesso non si applica il divieto di successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. Non si applicano, inoltre, una serie di vincoli previsti dalla ordinaria disciplina del contratto di lavoro (in sostanza, si tratta di un rapporto di lavoro subordinato “più leggero”).
Settore dilettantistico
Anche al dilettantismo sportivo viene attribuita una definizione precisa, in base alla quale appartengono ad esso le associazioni e le società sportive dilettantistiche, ivi inclusi gli ETS, che svolgono attività sportiva con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica e motoria.
Nel settore dilettantistico la prestazione “si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co.” quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
a. la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.
b. le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.
Per tali collaborazioni coordinate e continuative, come per i rapporti di lavoro subordinato, le comunicazioni obbligatorie al centro per l’impiego sono sostituite da quelle al Registro delle attività sportive dilettantistiche, una sezione del quale è dedicata alla tenuta del Libro unico del lavoro. Queste ultime disposizioni sono però subordinate al decreto attuativo da emanarsi entro il 1° aprile 2023.
In merito al rapporto di lavoro applicabile nello sport dilettantistico si nota come nel testo originario era prevista l’abrogazione dell’art. 2, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 81/2015 che escludeva la presunzione del lavoro subordinato per le prestazioni di lavoro continuative ed eterodirette. Il correttivo, modificando il D.Lgs. n. 36/2021, ha mantenuto tale eccezione e pertanto, per le prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, non si applica la disciplina del lavoro subordinato.
Lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche
I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, potranno continuare ad operare nello sport previa semplice comunicazione all’amministrazione di competenza se operano in qualità di volontari. Qualora, invece, percepissero dei compensi, dovranno essere in possesso di specifica autorizzazione, e a tali compensi si applicherà il regime tributario e previdenziale delle co.co.co sportive dilettantistiche. Questo passaggio è delicato, e richiede attenzione, in quanto sono numerosi i dipendenti pubblici che operano in favore di società sportive a titolo di istruttori o allenatori a fronte di una remunerazione.
Formazione dei giovani atleti
L’articolo 18 modifica l’articolo 30 del D.Lgs. 36/2021 precisando che i contratti di apprendistato ivi previsti possono essere stipulati sia dalle associazioni e società sportive dilettantistiche che dalle società sportive professionistiche. Per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con questa tipologia di contratto il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni. La Relazione illustrativa precisa che tale ultima modifica è volta a facilitare l’accesso alle professioni di lavoro sportivo, adattando le caratteristiche dell’apprendistato alle specificità dello sport in cui le età di inizio e di cessazione differiscono rispetto a quelle della generalità dei lavori.
Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Anche al lavoro sportivo si applicheranno le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro “in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva”. Questo passaggio merita attenzione, perché richiede, ai sensi del D.M. 81/2008, la verifica dei luoghi di lavoro, la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi, la nomina, nei casi previsti dalla legge, del RSP del RSA e del medico del lavoro, tutti adempimenti che comporteranno necessariamente il sostenimento di costi amministrativi e, potenzialmente, anche strutturali (per mettere a norma i luoghi di lavoro laddove non lo siano).
La trasparenza nei rapporti di lavoro
In materia di adempimenti, si ricorda che, con il c.d. Decreto trasparenza (D. Lgs 104/2022) sono stati introdotti degli oneri informativi nella gestione dei rapporti di lavoro imponendo al datore di lavoro/committente l’onere di fornire, rispetto al passato, nuove informazioni ai propri collaboratori. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha offerto chiarimenti in merito alle modalità operative con la Circolare del 10 agosto 2022. Non si tratta di una novità relativa alla riforma del lavoro sportivo ma, dal momento in cui i rapporti di collaborazione sportiva “escono” dal campo dei redditi diversi per essere collocati tra i rapporti di natura lavorativa – e quindi dal 01/01/2023 – occorrerà tener conto, nella predisposizione dei contratti, anche di tali oneri informativi.
Trattamento pensionistico e imposizione Fiscale
L’articolo 23 modifica l’articolo 35 del D.Lgs. 36/2021 che reca disposizioni generali in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi mentre l’articolo 24, modificativo dell’articolo 36, prevede che, fino a 15 mila euro, non siano soggetti ad alcuna forma di imposizione fiscale né i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, né i compensi degli atleti di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico.
Dal punto di vista previdenziale, i lavoratori subordinati, sia appartenenti allo sport dilettantistico che professionistico, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, al quale sono assicurati anche i lavoratori autonomi professionisti. Per i lavoratori autonomi e per i titolari di redditi di collaborazione coordinata e continuativa, in ambito dilettantistico, o che svolgono prestazioni autonome, sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della quale si applicano le relative norme. Vengono previste agevolazioni sia contributive e sia fiscali per i lavoratori sportivi con redditi annui sotto i 5.000 euro, mentre chi percepisce tra i 5.000 e i 15.000 euro l’anno è previsto il versamento dei contributi per la previdenza sociale e assistenziale. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. All’atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia al committente autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.
Aliquote contributive Gestione Separata
Per i compensi superiori ad euro 5.000 nell’anno solare (limite soggettivo), viene prevista l’applicazione di due aliquote:
· 25% oltre all’aliquota aggiuntiva assistenziale del 2,03% per coloro che non sono iscritti in altre forme previdenziali;
· 24% per coloro che sono iscritti ad altre forme previdenziali
In riferimento a quanto previsto nel decreto, fino al 31/12/2027, le aliquote previdenziali relative alla sola gestione separata, saranno ridotte al 50% (quindi 12,5% o 12%) con conseguenza che l’imponibile pensionistico (Il montante contributivo individuale sul quale sarà calcolata la pensione) è ridotto in misura equivalente.
N.B. Con il versamento alla Gestione separata Inps viene garantita la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare (assegno universale), degenza ospedaliera, malattia e al congedo parentale; disoccupazione.
Le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale
Le collaborazioni amministrativo-gestionali sono escluse dal novero delle attività rientranti nel lavoro sportivo dall’art.25, sebbene siano esplicitamente previste dall’art.37. A tali categorie di compensi, sarà possibile applicare:
- le aliquote contributive alla sola parte di compenso eccedente i 5.000 euro l’anno;
- la contribuzione in forma ridotta del 50% fino al 31 dicembre 2027;
- l’assoggettamento alle imposte sul reddito della sola parte dei compensi eccedenti i 15.000 euro
Ritenuta a Titolo d’imposta premi corrisposti nelle competizioni sportive
Le somme versate ai propri tesserati in qualità di Atleti o Tecnici che operano all’ambito dilettantistico dal CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di convocazione a raduni, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, sono soggette ad una ritenuta del 20% a titolo d’imposta, con facoltà di rivalsa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.
Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, digitalizzazione e Semplificazioni
Viene istituito presso il Dipartimento per lo sport il Registro nazionale delle attività dilettantistiche, la cui iscrizione certifica la natura dilettantistica delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. Per la gestione del Registro il Dipartimento si avvarrà della società Sport e Salute S.p.a.. La domanda di iscrizione dovrà essere inviata al Dipartimento dalle FSN, DSA o EPS, su richiesta dei sodalizi sportivi. Tra le novità rispetto all’attuale Registro tenuto dal CONI si segnala che alla domanda dovranno essere altresì allegati i contratti di lavoro sportivo, con l’indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte dagli stessi lavoratori e collaboratori.
Vengono previste, all’interno del registro delle attività sportive dilettantistiche, oltre a favorire la digitalizzazione degli adempimenti connessi la costituzione dei rapporti di lavoro, le seguenti funzioni finalizzate alla semplificazione di adempimenti a carico dei datori di lavoro:
a. Comunicazione informazioni al Ministero del Lavoro; (comunicazione diretta al centro per l’impiego).
b. Comunicazione “UNIEMENS” all’INPS; (calcolo e comunicazione all’INPS dell’Uniemens mensile).
c. Emissione di cedolino paga; (Per gli importi fino ad € 15.000,00, il Committente non dovrà emettere nessun cedolino paga, in quanto all’interno del Registro sarà prevista una funzione che prevede la liquidazione dei compensi ed il calcolo dell’eventuale contributo previdenziale).
Inoltre, nel registro, vengono previste le seguenti Funzionalità:
· Elaborazione della Certificazione Unica e predisposizione di file telematico da consegnare al proprio intermediario abilitato (commercialista, consulente del lavoro o CAF) per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate;
· Predisposizione del modello F24 necessario al versamento delle ritenute d’acconto e dei contributi;
· comunicazione Inail e l’autoliquidazione del premio;
NB: non sono soggetti a tale obbligo i rapporti con compensi fino a 5.000 euro;
Riconoscimento ai fini sportivi
Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.
La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell’attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l’ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l’iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente all’ Agenzia delle Entrate l’elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte.
Il Dipartimento per lo sport esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni.
In caso di violazione delle disposizioni, il Dipartimento per lo sport, diffida gli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport revoca la qualifica di ente dilettantistico
Altri Interventi Previsti dal Decreto
Forme Giuridiche ente sportivo dilettantistico
Tra le novità principali vengono reinserite le cooperative tra le figure giuridiche che possono svolgere attività sportiva dilettantistica, consentendo alle numerose cooperative sportive esistenti di proseguire la propria attività sportiva nell’ambito del dilettantismo. Vengono invece eliminate le società di persone introdotte nel testo originario.
L’ingresso degli ETS nella riforma dello sport
Il correttivo al D.Lgs. n. 36/2021 aggiunge un comma di estrema importanza all’art. 7, D.Lgs. n. 36/2021. Il comma 1-bis, infatti, concede la possibilità alle associazioni e società costituite per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che assumano la qualifica di enti del Terzo settore attraverso l’iscrizione al RUNTS, di non avere quale attività prevalente quella sportiva. L’esercizio dell’attività sportiva, infatti, figura tra le attività di interesse generale previste all’art.5, CTS e, per coloro quindi che decidessero di iscriversi al RUNTS, sarà possibile che l’attività sportiva non sia esercitata in via prevalente.
Con il decreto n. 36/2021 diventa sempre più evidente lo stretto legame che si viene a creare tra:
- finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- ed attività sportiva;
anche dal tenore della lettera nn), nelle definizioni poste dall’art.2, D.Lgs. n. 36/2021.
Infatti, la definizione di sport, oltre che basarsi sull’attività fisica e sull’obiettivo dell’espressione e del miglioramento della condizione fisica e psichica, viene a coincidere anche con lo sviluppo di relazioni sociali, ponendo il concetto di sport sotto una sfera sociale e di relazioni tipica del Terzo settore.
Il citato decreto si propone di perseguire l’obiettivo di riconoscere il valore culturale, educativo e sociale dell’attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita, funzionale all’inclusione sociale:
Ø promuovendo la pari opportunità delle donne nelle prestazioni di lavoro sportivo;
Ø incentivando la pratica sportiva dei cittadini con disabilità;
Ø valorizzando la formazione dei lavoratori sportivi al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa.
Questo il senso della riforma che va vista anche come mezzo per l’accrescimento delle relazioni, strumento di inclusione e quindi, dal punto di vista previdenziale, quale mezzo a tutela della dignità dei lavoratori e rispettosa della specificità dello sport.
Attività sportive prevalenti ed attività diverse
Il D.Lgs. n. 36/2021 già all’art. 2 pone una serie di definizioni importanti. L’associazione o società sportiva dilettantistica viene definita come il soggetto giuridico affiliato ad:
- una Federazione Sportiva Nazionale;
- una Disciplina Sportiva Associata;
- un Ente di Promozione Sportiva;
che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
Il decreto pone altresì l’obbligo di inserire nello statuto tali attività da esercitare in via stabile e principale, permettendo però, come previsto all’art.9, l’esercizio di attività diverse, a condizione che l’atto costitutivo e lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport.
Evidente in questo passaggio la similitudine con il Codice del Terzo settore e quindi ci si potrebbe anche aspettare che le attività diverse possano essere esercitate con gli stessi limiti previsti per le attività diverse di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017. Da considerare anche la ratio della norma che, escludendo dal computo delle attività diverse i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, di cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, nonché alla gestione di impianti e strutture sportive, è finalizzata a permettere una maggiore operatività senza vincolare le organizzazioni sportive per le quali tali attività secondarie costituiscono l’unica fonte di entrata.
Proventi derivanti da sponsorizzazioni, pubblicità e cessione diritti televisivi
A proposito di attività secondarie e principali, il decreto correttivo, introducendo una specifica disposizione all’art.9 co.1-bis del D.Lgs.n.36/21, stabilisce che i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1. In sostanza tali attività – a prescindere da una loro collocazione come attività istituzionali o commerciali, vengono escluse per legge dalle attività secondarie e strumentali e potranno essere gestite senza i limiti imposti dal decreto attuativo (fermo il rispetto dei criteri e dei parametri determinati dall’inquadramento fiscale e dal regime utilizzato, come ad esempio il plafond di 400.000 di cui alla L.398/91 per le attività commerciali).
Atto costitutivo e statuto degli enti sportivi dilettantistici
Tra le novità principali si prevede che le società sportive dilettantistiche, sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché la specifica forma societaria adottata, con ciò confermandosi che le società sportive di capitali sono a tutti gli effetti società ai sensi del Libro V del codice civile.
Divieto di scopo di lucro e il concetto di “lucro indiretto”
Viene ribadito l’obbligo di destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio (fondi di riserva), con divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.
In relazione al divieto di distribuzione, rispetto alla vecchia formulazione dell’art. 90, L. 289/2002, viene precisato che:
Tra i soggetti “monitorati” non ci sono solo i soci ed associati, ma vengono aggiunte le figure dei “lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto”;
Parziale distribuzione degli utili e rimborso della quota di capitale versata
Viene prevista la possibilità di distribuzione (parziale) degli utili da parte delle S.S.D. a r.l., ed estesa anche alle società sportive cooperative nei limiti qui di seguito indicati:
· per le cooperative sportive a mutualità prevalente si applicherà l’art. 2512 del codice civile, che prevede la possibilità di distribuire dividendi entro il limite del tasso di interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato, senza il limite del 50% degli utili prodotti;
· per le società sportive dilettantistiche – diverse dalle cooperative a mutualità prevalente – che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi la quota di utile distribuibile è incrementata dal 50% all’80%. Tale previsione dovrebbe servire ad incentivare l’ingresso di imprenditori ed investitori nel mondo dell’impiantistica sportiva.
Le incompatibilità
E’ fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
Vincolo sportivo
Le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 31 luglio 2023. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.
Tesseramento
L’art. 7 modifica l’art. 16 del decreto principale, in materia di età per il tesseramento, elevando da 12 a 14 gli anni compiuti i quali diviene necessario acquisire l’assenso personale del soggetto ai fini del tesseramento. Come evidenziato dalla relazione illustrativa, l’intervento è legato a una non sufficiente maturità del minore nell’età considerata dal testo vigente.
In particolare:
a. La richiesta di tesseramento dei minorenni può essere presentata disgiuntamente da ciascun genitore (non serve la firma di entrambi i genitori);
b. In caso di disaccordo o di separazione dei coniugi si applicano le disposizioni del codice civile;
c. Il tesseramento del minore che abbia compiuto 14 anni di età necessita dell’assenso (ergo, della firma) del medesimo;
d. I minori di 18 anni non cittadini italiani possono essere tesserati con le stesse procedure previste per i minori italiani, anche se non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, purchè iscritti da almeno un anno in una qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico italiano;
L’acquisizione (semplificata) della personalità giuridica
All’art.7 del D.Lgs. n. 39/2021 è specificato che è possibile, attraverso l’iscrizione al Registro e quindi in deroga alle disposizioni del D.P.R. 361/2000, presentare l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica. In questo caso l’onere dell’iscrizione fa capo al notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo e che, verificati i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 39/2021 per l’inserimento nel Registro e per l’acquisto della personalità giuridica, deposita l’atto entro 20 giorni presso il competente ufficio del Dipartimento dello Sport. Si rileva però come l’art.14 che regolamenta l’acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e che deroga al D.P.R. n. 361/2000, non chiarisce il patrimonio minimo necessario per acquisire la personalità giuridica, posto a garanzia dei creditori a seguito della responsabilità patrimoniale limitata. Un’ipotesi può essere che i limiti minimi di patrimonio coincideranno con quelli indicati dal D.Lgs. n. 117/2017 per gli enti del Terzo settore che si iscrivono al RUNTS o, in alternativa che si possa procedere all’ottenimento del riconoscimento anche in assenza di un patrimonio minimo. Da ultimo, il D.Lgs. n. 39/2021 delega al notaio la verifica della sussistenza dei requisiti, senza peraltro chiarirli in maniera puntuale, le modalità di deposito dell’atto costitutivo e gli allegati presso una sezione del Registro della quale non è ancora chiara la collocazione.
Imposte di registro
L’art. 5 modifica l’art. 12 del decreto principale, recante le disposizioni tributarie, estendendo anche alle Discipline Sportive Associate la previsione dettata per le associazioni e società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, secondo cui gli atti costitutivi e di trasformazione direttamente connessi allo svolgimento dell’attività sportiva sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa.
Entrata in vigore
Nel precisare che attualmente non sono state ancora fornite tutte le modalità operative di applicazione della norma, si fa presente che la riforma, nel testo integrato e modificato dal decreto correttivo, sarà applicabile a partire dal 1 gennaio 2023, salvo eventuali provvedimenti di rinvio.