Riportiamo un estratto dei provvedimenti in materia di contenimento del COVID-19 in base alle ultime disposizioni di legge nazionali e regionali, rinviando comunque ai documenti completi per tutti gli approfondimenti:
– DPCM 02 marzo 2021, in vigore dal 06 marzo al 06 aprile 2021;
– Schema riassuntivo per fasce e categorie (pdf), redatto dalla FCI, che riassume le tipologie di attività permesse nelle varie zone (qui il testo completo);
– Ordinanza del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, che colloca (fatte salve le ordinanze locali che impongono misure più restrittive) la Lombardia in zona rossa, a partire dal 26 marzo 2021 e fino al 06 aprile;
– Decreto Legge n° 30 del 13 marzo 2021, in vigore dal 06 marzo al 06 aprile 2021, che individua ulteriori misure in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, oltre a misure specifiche valide durante il periodo pasquale;
– Decreto Legge n° 44 del 02 aprile 2021, in vigore dal 07 aprile al 30 aprile 2021, che proroga i provvedimenti già presenti in precedenza in merito alle attività sportive e motorie;
– Pagina della Regione Lombardia, che riassume gli ultimi provvedimenti in essere sul proprio territorio;
– FAQ generali sul DPCM, dal sito del Governo;
– Pagina del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Invitiamo inoltre a verificare con particolare cura tutte le ordinanze locali emesse dai singoli comuni.
Dal sito di Regione Lombardia:
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In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, la Lombardia rimane in “zona rossa”.
A partire dal 7 aprile entra in vigore il Decreto Legge n. 44, che resterà efficace fino al 30 aprile compreso.
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Fino al 6 aprile resta in vigore il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 che individua, in particolare, misure specifiche valide durante il periodo pasquale.
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DPCM del 2 Marzo 2021: le regole per l’attività sportiva
Il nuovo DPCM ribadisce sostanzialmente le disposizioni previste nei precedenti DPCM salvo l’introduzione della così detta zona bianca.
Il nuovo DPCM ribadisce sostanzialmente le disposizioni previste nei precedenti DPCM salvo l’introduzione della così detta zona bianca.
Il DPCM sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.
Di seguito verranno riportate le specifiche misure di interesse al mondo sportivo, concerne le diverse aree territoriali.
ZONA BIANCA
Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore.
Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).
Le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con livello di rischio basso sono quindi considerate in una situazione di “quasi normalità”. È, pertanto, consentito oltre al regolare svolgimento dell’ attività motoria e sportiva, anche lo svolgimento di manifestazioni sportive purché in assenza di pubblico e senza assembramenti.
ZONA GIALLA
Fermi restando i limiti di spostamento infraregionale, all’interno delle c.d. zone gialle è consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche all’interno di parchi pubblici o aree attrezzate (qualora accessibili), purché vengano comunque mantenute le opportune distanze di sicurezza interpersonale (2 metri per l’attività sportiva e almeno 1 metro per ogni altra attività) e salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per soggetti minorenni o per persone non autosufficienti. Continuano ad essere sospese le attività di piscine, palestre, centri natatori, centri benessere e centri termali ma è consentito svolgere attività motoria e di base presso centri e circoli sportivi all’aperto (pubblici o privati), sempre nel rispetto delle misure di distanziamento, dei protocolli e del divieto di utilizzo degli spogliatoi.
Sono consentiti solo eventi e manifestazioni riguardanti sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate all’interno di impianti sportivi a porte chiuse, ovvero all’aperto senza presenza di pubblico, e riconosciuti con apposito provvedimento del CONI e del CIP di livello agonistico e di preminente interesse nazionale.
Pertanto, tutte le gare a calendario F.C.I. risultanti da tale elenco approvato dal CONI potranno essere svolte seppur senza pubblico. A tale riguardo si precisa che le manifestazioni che potranno tenersi sotto l’egida della FCI sono rinvenibili a questo link: https://www.federciclismo.it/it/infopage/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-riconosciuti-di-preminente/0874fc3a-3512-42f9-9bba-8c38dc5bb4ff/ a cui rinvia il sito del CONI.
Le sessioni di allenamento degli atleti agonisti, professionisti e non, per la preparazione alle suddette competizioni sono altresì possibili se svolte a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli di riferimento.
Sarà quindi ammesso l’allenamento degli atleti partecipanti alle gare sopra indicate sia nell’ambito di velodromi o altri luoghi chiusi sia all’aperto.
ZONA ARANCIONE
Fermi restando i limiti di spostamento infraregionali e comunali, nelle c.d. zone arancioni l’ art. 33 stabilisce che “… nelle zone arancioni si applicano, oltre alle misure previste per l’intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III, ove non siano previste misure più rigorose ai sensi del presente Capo”. Non essendo quindi previste particolari limitazioni in ambito sportivo, in zona arancione sarà possibile svolgere le stesse attività previste in zona gialla e quindi:
- Attività motoria all’interno del proprio comune o nei dintorni della propria abitazione
- Competizioni previste in calendario approvato dal CONI/CIP nonché gli Allenamenti di atleti agonisti che devono gareggiare alle predette competizioni
- Attività sportiva all’aperto anche se non si deve partecipare alle gare previste in calendario
- Attività sportiva e motoria di base all’aperto presso i circoli
Quanto ai limiti di spostamento ricordiamo che le FAQ presenti sul sito del Governo prevedono la seguente deroga: E’ possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5 alle 22, per fare attività sportiva in tale località qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune. Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.
ZONA ARANCIONE RAFFORZATO
In assenza di ulteriori specifiche disposizioni previste dalle ordinanze che istituiscono la zona arancione rafforzato od ordinanze regionali e locali, rimane applicabile all’attività sportiva quanto previsto in zona arancione.
ZONA ROSSA
Nelle c.d. zone rosse, fermi restando i limiti di spostamento infraregionali e comunali, l’art. 41 del Decreto sospende, oltre alle attività di piscine, palestre e dei centri sopra citati, anche l’attività motoria e sportiva di base in genere svolta presso centri e circoli e privati, al chiuso o all’aperto che restano quindi chiusi; non possono altresì tenersi gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
È consentito tuttavia svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali di almeno 1 metro da ogni altra persona e con l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale
Potranno tenersi gli eventi e le competizioni previsti nel calendario approvato dal CONI o dal CIP ( per quelli FCI si rinvia al link sopra indicato) e potranno svolgersi le sessioni di allenamento degli atleti agonisti, professionisti e non, per la preparazione a dette competizioni, purché a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli di riferimento, con il divieto di utilizzo degli spogliatoi interni agli impianti sportivi.
Anche per la zona rossa ricordiamo che le FAQ presenti sul sito del Governo prevedono la seguente deroga: E’ possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.
A cura di Enrico Savio – Dottore commercialista e revisore legale in Romano d’Ezzelino (VI) e Daniela Moscarino – Avvocato del Foro di Latina