COVID-19 – Ultimi Provvedimenti (01-14 luglio 2020)

Riportiamo un estratto dei provvedimenti che saranno in vigore nel periodo 01 luglio – 14 luglio in seguito alle disposizioni descritte nell’ultimo DPCM e alla nuova ordinanza regionale, rinviando comunque ai documenti completi per tutti gli approfondimenti:
DPCM 11 giugno 2020, avente validità dal 15 giugno 2020 al 14 luglio 2020, che introduce la ripartenza degli eventi e delle competizioni sportive a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive Federazioni sportive (ricordiamo a tale proposito che la sospensione di tutte le manifestazioni FCI è terminata il 30 giugno);
Ordinanza Regionale 573, avente validità dal 01 luglio 2020 al 14 luglio 2020, che in ambito sportivo conferma le aperture descritte nel DPCM delle competizioni sportive, fissa al 10 luglio la valutazione della ripresa degli sport di contatto, e mantiene in essere le disposizioni precedenti sull’uso delle mascherine e sul distanziamento sociale durante l’attività sportiva.


Dal sito di Regione Lombardia:

Scheda informativa

Coronavirus – Ultimi provvedimenti

Aggiornamento del 29 giugno 2020

Il 29 giugno il presidente Attilio Fontana ha firmato l’Ordinanza n. 573, che integra le misure approvate dal DPCM dell’ 11 giugno 2020. Le disposizioni dell’Ordinanza n. 573 di Regione Lombardia sono valide da mercoledì 1° luglio fino a martedì 14 luglio 2020 compreso, salvo dove diversamente indicato.

Viene confermato l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.

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RIPARTONO DAL 10 LUGLIO

  • Le attività di ballo in discoteche, sale da ballo e locali simili, sia all’aperto che al chiuso.
  • Si prevede la ripresa degli sport da contatto al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 1 comma 1 lettera g) del DPCM dell’11 giugno 2020.

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Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo si rimanda al sito internet dedicato http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

Per leggere le disposizioni in vigore fino al 30 giugno clicca qui.

Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vai alla pagina dedicata

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In Lombardia è sempre obbligatorio indossare la mascherina, o un qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, quando ci si trova al di fuori della propria abitazione, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. La mascherina è obbligatoria per i bambini a partire dai sei anni d’età, non è obbligatoria per i portatori di forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e per le persone che interagiscono con loro.

Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra protezione individuale durante l’attività fisica intensa. Rimane obbligatorio l’utilizzo delle protezioni individuali a conclusione dell’attività fisica e l’obbligo di mantenere il distanziamento sociale.

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Sono consentite le competizioni sportive senza pubblico. L’Ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020, prevede la ripresa degli sport da contatto al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 1 comma 1 lettera g) del DPCM dell’11 giugno 2020.

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Dalla Federciclismo Nazionale:

Covid-19 – Il DPCM dell’11 giugno 2020 relativo l’attività sportiva

Pubblichiamo di seguito la parte relativa all’ambito sportivo del provvedimento che consente, tra l’altro, dal 12 giugno lo svolgimento di eventi e competizioni sportive a porte chiuse e senza presenza di pubblico.

E’ stato pubblicato il DPCM del 11 giugno 2020. Pubblichiamo di seguito la parte relativa all’ambito sportivo.

“d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

e) a decorrere dal 12 giugno 2020 gli eventi e le competizioni sportive – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera;

f) l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell’art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020;

g) a decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili.”

DPCM 11 giugno 2020 – Testo Completo (pdf)