La Federciclismo Nazionale invia ai propri tesserati alcune precisazioni in merito al sistema delle certificazioni di idoneità DataHealth – KSport.
La descrizione del sistema e le guide sono pubblicate sul sito federale a questo indirizzo:
Dalla Federciclismo Nazionale:
Certificazioni di idoneità per il ciclismo: gestionale applicativo integrato DataHealth-KSport.
IMPORTANTE! Avviso a tutte le Società Sportive affiliate alla FCI e a tutti i soggetti tesserati FCI
L’adozione del servizio DataHealth, per la necessaria verifica del possesso di adeguato certificato di idoneità da parte di ogni atleta tesserato con la FCI, hanno consentito di allineare in modalità corretta il documento-tessera al documento-certificato.
La novità di tale servizio ha comportato la necessità di superare radicate convinzioni in tema di ritenuta validità per certificati (siano questi di tipo agonistico che non agonistico) che molto spesso non presentano i corretti requisiti di validità ai fini del tesseramento con la FCI.
Le note che seguono intendono rappresentare un utile prospetto riassuntivo delle problematiche che atleti e società hanno incontrato, nonché una semplice e chiara linea-guida per come procedere in occasione delle prossime incombenze nell’utilizzo del servizio.
Si invita pertanto ad una attenta lettura di tali note che costituiscono un chiaro e semplice promemoria per l’ottenimento di certificati che siano coerenti con le normative ministeriali.
Tipologia del certificato per il tesseramento FCI
Ai fini del tesseramento con la FCI le due tipologie di adeguato certificato sono:
– Certificato agonistico per il ciclismo di cui al D.M. del 18 febbraio 1982. In tale ambito si specifica che non sono ammessi certificati che riportano la citazione di sport diversi dal ciclismo. (vedi allegato 1)
– Certificato non agonistico, che deve essere redatto in modo conforme al modello C (allegato 2) previsto dal D.M. del 24 marzo 2013 e successivo DM del 8 agosto 2014 (vedi allegato 3 e allegato 4). In tale ambito si segnala che tale tipologia di certificato non può essere in alcun modo sostituita da un certificato agonistico per sport diversi dal ciclismo e che solamente un certificato agonistico per il ciclismo può essere accettato anche per attività non agonistica. Nel merito delle motivazioni per tale ultima specifica si rimanda alla nota esplicativa della Commissione Tutela della Salute della FCI, relativa a certificato agonistico vs certificato non agonistico (allegato 5),
Altre tipologie di certificato (quale ad esempio un certificato per “attività ad elevato impegno cardiovascolare”, di “buona salute”, di “sana e robusta costituzione”, ecc.) non sono adeguate ai fini del tesseramento per la FCI.
Ai fini del tesseramento per la FCI (sia pure per categorie per la quali è previsto un certificato non agonistico) è inoltre necessario che il certificato non riporti specifiche limitazioni all’attività (a volte il medico specifica che tale idoneità è però limitata “ad attività a basso impegno cardiovascolare” oppure “a frequenza cardiaca non elevata” o simili). È nella piena facoltà del medico certificatore apporre tali limitazioni, ma tali limitazioni non devono contrastare con la finalità del tesseramento per l’attività ciclistica.
Correttezza del certificato agonistico
Come già richiamato nel paragrafo precedente, un certificato agonistico è “sport-specifico” e pertanto deve risultare in modo inequivocabile che il medico certificatore ha giudicato il soggetto idoneo per il ciclismo agonistico.
Purtroppo tanti medici confondono il termine “sport” con le discipline sportive e molti certificati recano come sport: MTB, ciclocross, fuoristrada, cicloturismo, ecc.
E’ quindi necessario che la società sportiva che compila il modulo di richiesta della visita scriva con precisione che la richiesta del certificato agonistico è “per lo sport “CICLISMO”. In tale contesto si segnala che solo per i soggetti per i quali si richiede il certificato agonistico per le specialità BMX e TRIAL nel modulo di richiesta la società deve specificare che la richiesta è “per lo sport CICLISMO – BMX/TRIAL”.
Ricordiamo infatti che l’età di accesso per la visita finalizzata al rilascio di certificato agonistico per “ciclismo” è di anni 13 (da compiersi nell’anno solare) mentre l’età di accesso per la visita finalizzata al rilascio di certificato agonistico per “ciclismo-bmx/trial” è di anni 8 (da compiersi nell’anno solare).
Si segnala altresì che a volte il medico certificatore riporta sul certificato che l’atleta pratica vari sport (tra i quali è specificato il ciclismo) ma poi, nel settore del certificato dove esprime il giudizio di idoneità o non viene riportato nessuno sport oppure vengono riportati uno o più sport ma non il ciclismo. Lo sport ciclismo deve essere sempre chiaramente specificato nel settore del certificato riservato al giudizio di idoneità.
Correttezza del certificato non agonistico
Un gran numero di certificati considerati non agonistici e caricati in DataHealth come “certificati non agonistici” non rispondono con esattezza alla tipologia di certificato non agonistico previsto dalle normative ministeriali.
Il modello di tale certificato, riportato come allegato C al Decreto ministeriale del 24 marzo 2013 che disciplina l’attività sportiva non agonistica, è, come sopra specificato, uno e uno solo.
Tale certificato può essere rilasciato unicamente da:
medici specialisti in medicina dello sport o medici comunque iscritti alla Federazione medico sportiva italiana;
pediatri e medici di medicina generale di libera scelta (ma unicamente per i propri assistiti);
Molti atleti infatti, anche se in perfetta buona fede, sono in possesso di certificati rilasciati da medici che non sono abilitati a tale rilascio (cardiologi, fisiatri, dermatologi, pneumologi, ecc.)
Inoltre con grande frequenza il certificato rilasciato dal medico è un miscuglio di termini incoerenti per la tipologia di certificato non agonistico (il medico scrive “buona salute”, “sana e robusta costituzione”, “ciclismo non agonistico”, ecc).
Al fine di semplificare e azzerare tutte queste problematiche è sufficiente recarsi dal medico certificatore avendo già in possesso il corretto modello C previsto dal Decreto ministeriale e chiedendo al medico la cortesia di compilare quello e solamente quello. (modello C)
La compilazione di tale modello prevede infatti obbligatoriamente che il medico, oltre che far riferimento all’avvenuta effettuazione della visita clinica, nonché della misurazione della Pressione arteriosa, inserisca in modalità chiara la data di avvenuta esecuzione dell’esame ECG (la data va espressa con giorno/mese/anno).
In tale ambito corre l’obbligo segnalare che, anche se il D.M. del 24 marzo 2013, che disciplina le modalità per il rilascio della certificazione non agonistica, prevede che l’esame ECG sia effettuato almeno una volta nella vita, fatte salve alcune specifiche eccezioni, nel caso che il rilascio del certificato avvenga da parte dei medici della FMSI la FMSI stessa ha dato indicazione ai propri iscritti che l’ECG sia effettuato ad ogni visita annuale.
Libretto dello sportivo
Alcune Regioni (fra cui Toscana e Emilia Romagna) hanno introdotto il “libretto dello sportivo” con la indicazione che tale libretto può sostituire la produzione del certificato non agonistico.
Pur differendo tale indicazione da quanto previsto dalla normativa ministeriale, il libretto dello sportivo è correttamente accettato in sostituzione del certificato non agonistico a condizione che siano riportati in modalità chiara e completa tutti i seguenti contenuti che caratterizzano un certificato non agonistico:
cognome, nome e data di nascita del titolare del libretto dello sportivo
specifica che si tratta di “idoneità per attività sportiva non agonistica”
specifica del rilievo della pressione arteriosa
data di esecuzione dell’esame ECG (la data va espressa con giorno/mese/anno)
data di rilascio del certificato
durata della validità della certificazione (può essere inferiore ma non superiore a 12 mesi)
timbro del medico certificatore
firma del medico certificatore
La quasi totalità dei libretti dello sportivo sono compilati in modalità incompleta e con scrittura indecifrabile.
Il medico certificatore è tenuto alla corretta, completa e leggibile compilazione di tale libretto.
La procedura più semplice è rappresentata dalla disponibilità del medico a compilare (unitamente al libretto dello sportivo) anche il modello di certificato non agonistico previsto dalla normativa ministeriale; se l’atleta o il genitore si presenta dal medico con tale modello già pre-compilato (con i dati anagrafici, luogo e data) al medico spetta la sola incombenza di inserire la data dell’esame ecg e di apporre firma e timbro.
Tale disponibilità del medico consente alla società sportiva di evitare di “comporre il collage delle varie pagine del libretto” al fine di poter caricare in DataHealth un documento in pagina unica contente tutti i dati necessari.
Corretto inserimento in DH
Nella fase di caricamento in DataHealth di un certificato è importante fare attenzione che il certificato corrisponda correttamente all’atleta per il quale la società procede al caricamento (è un errore ricorrente).
Uguale attenzione deve essere posta al rispetto del “corretto orientamento” del documento che viene caricato (a volte tale documento appare capovolto o in orizzontale)
Interazione tra KSport e DataHealth
Alcuni disagi lamentati da atleti o società, riferiti al caricamento e alla validazione dei certificati, sono semplicemente correlati alla non presa visione e comprensione delle modalità di interazione dei gestionali informatici KSport della FCI e DataHealth.
Ricordiamo che per ogni aspetto relativo alla interazione tra il gestionale Ksport della FCI e il gestionale DataHealth è presente su sito federciclismo.it l’apposita sezione una apposita sezione tutta dedicata a DataHealth. (sezione datahealth)
Ugualmente in home page di DataHEalth (www.datahealth.it) sono presenti apposite sezioni “Guida atleti” e “Guida Società sportive“
In tali sezioni è possibile trovare tutte le indicazioni necessarie.
Importante:
A volte il medico certificatore appone la firma sul certificato ma non il timbro (tale timbro non può essere sostituito dal timbro della struttura) o viceversa; a volte il timbro del medico (che consente l’esatta identificazione di chi ha rilasciato il certificato) risulta del tutto illeggibile; a volte il medico compila il certificato in modalità del tutto illeggibile. In tale ambito è pertanto necessario che il certificato sia leggibile e rechi in forma leggibile timbro e firma del medico.
Quando l’atleta pratica diversi sport e ha la necessità di ottenere un certificato per ogni tipologia di sport praticato, da parte del medico certificatore, come chiaramente riportato dall’apposita circolare ministeriale al riguardo (allegato 1), “devono essere rilasciati singoli certificati di idoneità agonistica per ogni sport praticato”. A fronte di ciò il medico certificatore è altresì tenuto anche a rilasciare un certificato di idoneità non agonistica se richiesto e necessario per l’attività dell’atleta.
Importante:
In occasione di una visita finalizzata al rilascio di un certificato di idoneità sportiva l’atleta (o chi ne esercita la potestà genitoriale) ha il pieno diritto di richiedere al medico che il certificato (o il libretto dello sportivo) che viene rilasciato corrisponda in modalità corretta a quanto previsto dalle normative vigenti.