È stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la Circolare 7/E che fornisce indicazioni sull’applicazione della nuova disciplina fiscale in materia di sport e lavoro sportivo (D.lgs. n. 36/2021) per associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD):
– Circolare 7/E 07Ago2026 (pdf)
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Il documento di prassi risponde a numerosi quesiti su soglie di non imponibilità per dipendenti e co.co.co., trattamento dei rimborsi forfetari ai volontari, clausole statutarie, regime per i proventi esenti e raccolte fondi, delineando così gli impatti operativi in materia di imposte sui redditi, Irap e Iva.
AGGIORNAMENTO 31 AGOSTO 2026:
Ad integrazione del documento sopra indicato, la Federciclismo Nazionale pubblica una nota di approfondimento della suddetta circolare:
– NOTA DI APPROFONDIMENTO – RIFORMA DELLO SPORT – CIRCOLARE 7_AG.ENTRATE (pdf)
– AGEDC001_7_2026_36335 – Circolare n. 7 del 7 agosto 2026 (pdf)
Riforma dello Sport – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, ha fornito una serie di chiarimenti interpretativi e indicazioni operative in merito all’applicazione di alcune disposizioni fiscali introdotte nell’ambito della riforma dello sport di cui al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36. La Circolare non introduce nuove disposizioni normative, ma interviene sull’interpretazione e sull’applicazione di disposizioni già vigenti, fornendo risposta ad alcune questioni che avevano dato luogo a dubbi applicativi.
In considerazione della rilevanza delle tematiche affrontate e delle relative ricadute operative per gli enti sportivi dilettantistici, la Federazione Ciclistica Italiana mette a disposizione delle Società affiliate una Nota di approfondimento, predisposta con l’obiettivo di fornire un quadro sintetico e di immediata consultazione dei principali chiarimenti resi dall’Amministrazione finanziaria.
La Nota approfondisce, in particolare, i profili riguardanti le ASD e SSD, il lavoro sportivo, i rimborsi forfetari riconosciuti ai volontari, le collaborazioni amministrativo-gestionali, la disciplina IRAP e il trattamento IVA di alcune operazioni, fornendo altresì indicazioni ed esempi di carattere operativo. Per completezza, unitamente alla Nota di approfondimento viene resa disponibile anche la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026.
Si invitano le Società affiliate a prendere visione della documentazione allegata, con particolare attenzione agli aspetti di rispettivo interesse e alle relative implicazioni operative.
Dal sito della Agenzia delle Entrate:
Comunicato stampa del 7 agosto 2026
Enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo. In una Circolare le indicazioni su esenzioni, rimborsi e adempimenti Iva e Irap
Chiarimenti in arrivo per associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD). È stata pubblicata oggi sul sito dell’Agenzia delle Entrate la Circolare 7/E – pdf che fornisce indicazioni sull’applicazione della nuova disciplina fiscale in materia di sport e lavoro sportivo (D.lgs. n. 36/2021). Il documento di prassi risponde a numerosi quesiti su soglie di non imponibilità per dipendenti e co.co.co., trattamento dei rimborsi forfetari ai volontari, clausole statutarie, regime per i proventi esenti e raccolte fondi, delineando così gli impatti operativi in materia di imposte sui redditi, Irap e Iva.
Trattamento fiscale dei lavoratori e dei volontari sportivi – In materia di lavoro sportivo dilettantistico, la circolare chiarisce la portata applicativa della soglia di non imponibilità fiscale fino a 15.000 euro annui. L’Agenzia conferma che la misura opera “a monte” sulla determinazione della base imponibile e trova applicazione a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata, estendendosi pertanto anche ai rapporti di lavoro subordinato. Per la parte eccedente il plafond di 15.000 euro, si applicano invece le regole ordinarie del lavoro dipendente. In merito ai volontari, i rimborsi spese forfetari riconosciuti per eventi o manifestazioni (fino a 400 euro mensili) concorrono al raggiungimento e al superamento della soglia di esenzione di 15.000 euro. Qualora il volontario abbia già superato tale limite nell’anno solare per effetto di altri compensi di lavoro autonomo sportivo, l’importo del rimborso forfetario percepito diventa interamente imponibile ed è soggetto alla ritenuta d’acconto (art. 25 del D.P.R. n. 600/1973).
Requisiti statutari e regime IRAP – Sul piano della qualificazione fiscale degli enti, viene precisato che le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) costituite in forma di società di capitali o cooperative che inseriscono nello statuto le clausole sul divieto di lucro “attenuato” (art. 8, commi 3 e 4, d.lgs. n. 36/2021) devono comunque mantenere nello statuto il divieto assoluto di distribuzione indiretta di utili prescritto dall’art. 148, comma 8, del Tuir per poter fruire della decommercializzazione dei corrispettivi specifici ai fini Ires e IVA. Inoltre, in materia di Irap, la circolare recepisce le indicazioni normative confermando che l’esclusione dalla base imponibile fino alla soglia di 85.000 euro annui si applica a tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dell’area del dilettantismo, inclusi i collaboratori con mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Disciplina IVA e agevolazioni per le raccolte fondi – In materia di Iva, l’Agenzia precisa che le prestazioni esenti (36-bis, d.l. n. 75 del 2023) rese dagli enti sportivi dilettantistici possono beneficiare della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione (art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972), previa comunicazione all’Ufficio. Al contrario, non usufruisce del regime di esenzione Iva la cessione del contratto di prestazione sportiva di un atleta da parte di una ASD/SSD a favore di una società professionistica. In tal caso, infatti, l’operazione ha natura finanziaria e commerciale e resta pertanto assoggettata all’imposta con aliquota ordinaria. Infine, viene confermata la piena applicabilità della detassazione dei proventi commerciali connessi e delle raccolte pubbliche di fondi (fino a 2 eventi all’anno e nel limite di 51.645,69 euro) a favore di tutti gli enti sportivi dilettantistici in regime ex L. n. 398/1991, compresi quelli costituiti in forma societaria.
Roma, 7 agosto 2026
