COVID-19 – Ultimi Provvedimenti (17 ottobre 2020)

Riportiamo un estratto dei provvedimenti in materia di contenimento del COVID-19 in base alle ultime disposizioni di legge nazionali e regionali, rinviando comunque ai documenti completi per tutti gli approfondimenti:

DPCM 13 ottobre 2020, avente validità dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020, che introduce ulteriori limitazioni sul mondo sportivo;

Ordinanza Regionale 620, avente validità dal 17 ottobre 2020 al 06 novembre 2020, che tra le altre cose sospende tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, svolti a livello regionale o locale ‒ sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche.

– Il DPCM 13 ottobre 2020 definisce anche l’elenco degli sport considerati di contatto; l’elenco è disponibile a questo link della Gazzetta Ufficiale, e per esempio il ciclismo non viene considerato tale.


Dal sito di Regione Lombardia:

Scheda informativa

Coronavirus – Ultimi provvedimenti

Aggiornamento del 16 ottobre 2020

Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato il 16 ottobre una nuova Ordinanza n. 620 in materia di contrasto dell’epidemia da Covid-19. Le disposizioni hanno validità dal 17 ottobre al 6 novembre 2020.

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SPORT DI CONTATTO DILETTANTISTICI

Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, svolti a livello regionale o locale ‒ sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche.

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È confermato l’obbligo di indossare la mascherina a protezione di naso e bocca nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. Quando ci si trova all’aperto, la mascherina va sempre portata con sé e deve essere indossata se non è possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare.

È fortemente raccomandato l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private, se sono presenti persone non conviventi. Nelle abitazioni private, inoltre, è fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere più di 6 persone non conviventi.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità (dispositivi non soggetti a particolari certificazioni), mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte. Le mascherine devono essere costituite da materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantire comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali deve sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l’attività viene svolta.

Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro (come previsto dal DPCM del 13 ottobre 2020).

Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono attività sportiva.

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Dalla Federciclismo Nazionale:

DPCM del 13 ottobre: l’impatto sulle attività sportive

Il nuovo DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 ottobre ha introdotto, con effetto immediato, nuove e più stringenti misure anche in ambito sportivo.

Il nuovo DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13.10.2020 (in allegato) ha introdotto, con effetto immediato, nuove e più stringenti misure anche in ambito sportivo.

Ed infatti, accanto alla previsione di obblighi quali il c.d. distanziamento sociale tra gli individui (costante mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro), l’obbligo di portare sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina o simili) e all’obbligo di indossarlo in luoghi all’aperto e al chiuso, l’art. 1 del DPCM 13.10.2020 contiene anche importanti novità per il mondo sportivo.

Viene rinnovata la possibilità di poter prendere parte a manifestazioni sportive (“eventi” e “competizioni”), sia con riferimento alle discipline individuali che di squadra, purché riconosciute dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni e organismi sportivi internazionali di riferimento, e purché nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero della Salute e degli specifici protocolli rilasciati dal proprio ente di riferimento (nel nostro caso la FCI).

Allo stesso modo quindi sarà possibile anche lo svolgimento di attività motoria e sportiva all’aperto, nelle aree attrezzate e nei parchi pubblici, nonché quelle svolte all’interno di palestre, piscine, centri e circoli sportivi (pubblici e privati) qualora esercitate nel rispetto delle norme anti-contagio emanate dall’Ufficio per lo Sport.

Infine, anche le sessioni di allenamento a porte chiuse per gli sport individuali e di gruppo degli atleti professionisti e non, saranno concesse nel caso esclusivo in cui questi rispettino i protocolli emanati dalle rispettive federazioni e siano impegnati nello svolgimento di competizioni sportive come sopra descritte.

Con riguardo agli sport di contatto, invece, ne è stato consentito lo svolgimento da parte di società professionistiche e delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e dal CIP, fermo restando l’obbligo di doversi attenere ai protocolli emanati dai diversi enti di riferimento (FSA, EPS o DSA). Sono invece vietate tutte le attività connesse agli sport di contatto in forma amatoriale, che siano esse allenamenti o gare.

Ad essere regolato ulteriormente con il nuovo DPCM è la presenza di pubblico durante gli eventi sportivi, consentita in una percentuale pari al 15% rispetto alla capienza totale delle strutture e sempre nei limiti di 1000 persone per manifestazioni all’aperto e di 200 in luoghi chiusi (fermo restando il fatto che le Regioni e le Provincie autonome possono avvalersi della facoltà di stabilire un diverso numero spettatori, d’intesa con il Ministero della salute, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei loro territori e in riferimento alle dimensioni e alle caratteristiche delle strutture).

A ulteriore precisazione potranno essere utilizzati con la presenza del pubblico esclusivamente quegli impianti e strutture ove risulti possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, che garantisca adeguati sistemi di ricambio dell’aria e un distanziamento tra i singoli individui di almeno 1 metro sia frontalmente che lateralmente. In qualsiasi caso sarà necessaria la misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo obbligatorio della mascherina.

Particolare attenzione, poi, va prestata anche per gli sportivi provenienti da paesi esteri per i quali è vietato l’ingresso o è previsto un periodo di quarantena. Qualora infatti atleti, tecnici, giudici di gara o diverso personale sportivo debbano partecipare ad uno o più eventi organizzati nel nostro territorio nazionale, il loro ingresso in Italia sarà subordinato all’effettuazione di un test molecolare o antigenico, non antecedente alle 72 ore dall’arrivo, per verificare il loro stato di salute. Qualora risulti negativo, sarà possibile far partecipare gli interessati alle manifestazioni in causa, sempre nel rispetto dei protocolli adottati dall’ente organizzatore.

Dott. Enrico Savio – referente fiscale FCI CR Veneto
Avv. Daniela Moscarino